Attività giudiziale civile, con forte competenza tecnica, particolarmente focalizzata sul recupero crediti di origine bancaria per diretto incarico di banche nazionali ed estere o per il tramite di loro servicer in operazioni di cartolarizzazione,
Azionati giudizialmente crediti originati da oltre 100 diversi istituti di credito.
direttamente avanti gli Uffici Giudiziari di:
– Milano, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Varese;
– Napoli, Avellino, Napoli Nord, Nola, Salerno, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata.
e attraverso una rete di domiciliatari presso le restanti sedi giudiziarie italiane.
Di massima, salvo sovrapposizioni, partecipazione personale alle udienze con il supporto logistico-organizzativo di una consolidata rete di professionisti domiciliatari e di un’agenzia di servizi di comprovata efficienza e affidabilità.
Litigation, with strong technical legal skills, in particular debt recovery of non-performing banking loans, acting for Italian and foreign banks or their servicer companies. Courts of Milano, Bergamo, Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese and Napoli (Avellino, Napoli Nord, Nola, Salerno, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata).
Attendance to court hearings personally or through a country-wide network of colleagues.
Pec
Per effetto di recente riforma il terzo pignorato deve comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto al difensore del creditore procedente:
– a mezzo raccomandata all’avv. Giorgio Giuseppe Bragato, con studio in Milano, Via Castel Morrone n.2, c.a.p. 20129,
– ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo giorgio.bragato@milano.pecavvocati.it;
Alla dichiarazione andrà allegata visura al registro imprese che dimostri i poteri del dichiarante e copia di documento d’identità del medesimo.
Elementi della dichiarazione del terzo pignorato per crediti da lavoro dipendente
- data di assunzione
- qualifica e inquadramento professionale
- tempo indeterminato/determinato – pieno/parziale
- retribuzione media mensile netta
- numero di mensilità
- indicazione dell’ammontare del TFR maturato alla data del pignoramento e della sua destinazione (cioè a dire, se conservato presso il datore di lavoro o vincolato in fondi pensione o simili)
- sussistenza o inesistenza di eventuali altri pignoramenti, sequestri e cessioni di credito (nel caso, data di loro perfezionamento per notifica/accettazione, nominativo creditore, durata e ammontare originario e residuo del vincolo)
Si avverte il terzo pignorato di quanto segue:
- in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in udienza;
- ai sensi dell’art.548, 1° comma, c.p.c., poiché il pignoramento riguarda crediti di cui all’art.545, 4° comma, c.p.c., quando il terzo non compare all’udienza stabilita e il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede all’assegnazione a norma dell’artt.552 c.p.c.;
- in subordine, quando all’udienza il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione e il giudice non ritenga di procedere ai sensi dell’art.548, 1° comma, c.p.c., Questi, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede all’assegnazione a norma dell’artt.552 c.p.c.;
- se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art.617 c.p.c.;
Non inviare la dichiarazione pec e non comparire all’udienza espone il terzo al rischio che il credito pignorato possa essere considerato non contestato ai fini del procedimento e il giudice dell’esecuzione conseguentemente provveda all’assegnazione a norma degli artt.548, 2° comma, e 553 c.p.c.. Chi interverrà a tale udienza per il terzo pignorato dovrà dare giustificazione scritta del potere di rappresentanza necessario a rendere la suddetta dichiarazione.Occorrerà, pertanto, visura al registro imprese che indichi del legale rappresentante o, in caso si avvalga di procuratore, scrittura privata in autentica notarile che conferisca il potere di rilasciare la dichiarazione art.547 c.p.c..In caso il procuratore sia avvocato, è considerata sufficiente l’autenticazione della firma da parte dello stesso.Modulistica:
procura per dichiarazione art.547 c.p.c.
In ogni caso il dichiarante deve essere munito di documento d’identità.