Privacy
Al conferimento di nuovo incarico è richiesto, ai sensi dell’art.13, d.lgs. n.196/03, di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera del difensore, dei suoi eventuali domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio e al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt.1 e ss. d.lgs. n.196/03.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali ai mandati difensivi conferiti al titolare per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per l’assolvimento dei mandati di consulenza o assistenza stragiudiziale. I dati saranno trattati per il periodo necessario all’esecuzione dei mandati difensivi e al perseguimento dei fini di assistenza giudiziale o stragiudiziale di cui sopra. I dati saranno trattati e per l’assolvimento degli obblighi connessi alla gestione dei relativi rapporti previsti da leggi, regolamenti e dal Codice Deontologico Forense nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo.
Sarà chiesto di esprimere il consenso In relazione all’intero trattamento dei dati personali:
- per le finalità strettamente connesse alla trattazione e allo svolgimento della pratica per cui l’incarico è conferito, ai sensi dell’art.23, 2° comma, D.Lgs.196/03.
- al trattamento dei dati personali “sensibili”, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall’operazione o dal servizio, ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 196/03:
- alla comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione dell’operazione o del servizio, quali:
- attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza,
- attività bancaria e finanziaria,
- attività di trasporto e di recapito.
- alla comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione dell’operazione o del servizio, quali:
Mediazione
Al conferimento di nuovo incarico è data informazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.
In particolare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, sarà data informazione:
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili di cui all’incarico nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. del fatto che, nei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo e, in tal caso, all’organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso.
3. dell’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato tanto al primo incontro quanto ai successivi.
4. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
5. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
5.1. della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
5.2. tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
5.3. il verbale di accordo (che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale laddove sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono) è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Antiriciclaggio
Gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette nei limiti di cui all’art.12, 2° comma, d.lgs. n.231/07 in materia di antiriciclaggio.
Fatturazione
Giorgio Giuseppe Bragato
Via Castel Morrone, 2
20129 Milano
c.f. BRGGGG66P20F205F
p.iva 11620730157
Cariparma Crédit Agricole, 255 Milano Agenzia 6
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